Art. 17.
(Composizione del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione).

      1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è composto da cinquanta membri, secondo le proporzioni indicate al comma 2.
      2. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

          a) trenta rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartiti: tre per la scuola dell'infanzia, otto per la scuola primaria, otto per la scuola secondaria di primo grado, otto per la scuola secondaria di secondo grado, due per le scuole di istruzione artistica, uno per le scuole statali italiane all'estero;

          b) tre rappresentanti del personale docente delle scuole non statali, designati dal Ministro dell'istruzione;

          c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

          d) quattro rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola secondaria di primo grado, due di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ed uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

          e) un rappresentante dei direttori didattici eletti dal corrispondente personale di ruolo;

          f) un rappresentante del personale dirigente delle scuole non statali, designato dal Ministro dell'istruzione;

          g) tre rappresentanti del personale ATA di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

          h) due rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal

 

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Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

          i) due rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, appartenenti all'area C, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;

          l) un rappresentante del Consiglio universitario nazionale, eletto nel suo seno.

      3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è integrato da un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia stessa di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.
      4. Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione i membri del Parlamento. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
      5. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione dura in carica tre anni.